D.M. 30 maggio 2002
Adeguamento dei
compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per
le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia
civile e penale
(G.U. 5 agosto 2002, n. 182)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni
triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a
vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, in
relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio
precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il
quale è stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla
variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;
Visto il decreto ministeriale 5
dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a
variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi da agosto
1988 ad agosto 1994;
Rilevato che non si è proceduto
all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto
1988-agosto 1991, né in quelli successivi, così come non si è proceduto
all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio
agosto 1994-agosto 1997, né in quello successivo;
Considerato che la misura degli
onorari predetti non appare più adeguata;
Ritenuta pertanto l'opportunità di
procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il
periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994-agosto 1999;
Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23
maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 è
pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 è pari a 14,9%;
Ritenuto che nelle sopraindicate
rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi
dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli onorari di cui all'art. 4
della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro
14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni
successive.
2. Gli importi indicati nelle tabelle
approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n.
820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.
3. Il presente decreto entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
All'onere derivante dall'attuazione
del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360,
nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del
centro di responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario
2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto sarà inviato al
controllo secondo la normativa vigente.
Allegato
Tabelle contenenti la misura degli
onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le
operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia
civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319.
Art. 1.
Per la determinazione degli onorari a
percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità
oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi
risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della
controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono
commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono
determinati in base alle vacazioni.
Art. 2.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al
9,3951%;
da euro 5.164,58 e fino a euro
10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 10.329,15 e fino a euro
25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro
51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;
da euro 51.645,70 e fino a euro
103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre
euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.
E' in ogni caso dovuto un compenso
non inferiore a euro 145,12.
Art. 3.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni
aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni,
diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi
dell'articolo precedente e ridotto alla metà.
E' in ogni caso dovuto un compenso
non inferiore a euro 145,12.
Art. 4.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni:
A. Sul totale delle attività:
fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790%
allo 0,7579%;
da euro 51.645,70 e fino a euro
103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro
516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.456,91 e fino a euro
1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;
da euro 1.032.913,81 fino e non oltre
euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.
B. Sul totale dei ricavi lordi:
fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932%
allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro
516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.546,91 e fino a euro
1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;
da euro 1.032.913,81 fino e non oltre
euro 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%.
I suddetti onorari sono ridotti alla
metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non
svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia
limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo
godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti
pubblici.
E' in ogni caso dovuto un compenso
non inferiore a euro 145,12.
Art. 5.
Salvo quanto previsto nell'articolo
precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari,
rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 145,12 a euro 970,42.
Art. 6.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della
somma ammessa:
fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al
9,3951%;
da euro 3.098,75 e fino a euro
5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 5.164,58 e fino a euro
10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%;
da euro 10.329,15 e fino a euro
25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro
51.645,69, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 51.645,70 e fino a euro
103.291,38, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre
euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso
non inferiore a euro 145,12.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare
complessivo della somma liquidata:
fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al
6,5686%;
da euro 3.098,75 e fino a euro
5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 5.164,58 e fino a euro
15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 15.493,72 e fino a euro
30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%;
da euro 30.987,42 e fino a euro
51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
da euro 51.645,70 fino e non oltre
euro 103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso
non inferiore a euro 145,12.
Art. 7.
Per la perizia o la consulenza
tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di
posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e
usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e
rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da euro 145,12 a euro 484,95.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche
di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e
valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza
e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
193,67 a euro 582,05.
Art. 8.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario
di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle
entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:
fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%,
all'1,3106%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro 258.228,46 e fino a euro
516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 516.456,91 e fino a euro
5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%;
da euro 5.164.569 fino e non oltre
euro 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%.
E' in ogni caso dovuto un compenso
non inferiore a euro 145,12.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di
enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 103.291,38, dallo 0,3284%
allo 0,6569%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
da euro 258.228,46 e fino a euro
516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.456,91 e fino a euro
5.164.568,99, dallo 0,0141% allo 0,0281%;
da euro 5.164.569 fino e non oltre
euro 51.645.689,91, dallo 0,00235% allo 0,0047%.
Qualora l'analisi di cui al comma
precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito
dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello
spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.
E' in ogni caso dovuto un compenso
non inferiore a euro 145,12.
Art. 9.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 484,95.
Quando l'indagine ha ad oggetto più
reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da
un terzo a due terzi.
Art. 10.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi
previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in
materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 145,12 a euro 582,05.
Art. 11.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di
servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie,
strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti
isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni:
fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al
13,1531%;
da euro 5.164,58 e fino a euro
10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 10.329,15 e fino a euro
25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69,
dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 51.645,70 e fino a euro
103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre
euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso
non inferiore a euro 145,12.
Art. 12.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di
progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture,
di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi,
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro
145,12 ad un massimo di euro 970,42.
Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici,
planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la
misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri
abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
Art. 13.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:
fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al
2,0685%;
da euro 5.164,58 e fino a euro
10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e fino a euro
25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;
da euro 25.822,85 e fino a euro
51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;
da euro 51.645,70 e fino a euro
103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre
euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.
Nel caso di stima sommaria spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma
precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo
stesso è ridotto di due terzi.
E' in ogni caso dovuto un compenso
non inferiore a euro 145,12.
Art. 14.
Per la perizia o la consulenza in materia
di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni sull'importo stimato:
fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al
2,8106%;
da euro 5.164,58 e fino a euro
10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e fino a euro
25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
da euro 25.822,85 e fino a euro
51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 51.645,70 e fino a euro
103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre
euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.
E' in ogni caso dovuto un compenso
non inferiore a euro 145,12.
Art. 15.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi
e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla
metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è
ulteriormente ridotto alla metà.
E' in ogni caso dovuto un compenso
non inferiore a euro 96,58.
Art. 16.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici,
di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e
rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle
millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
Art. 17.
Per la consulenza tecnica in materia
di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 258,23, dal 7,5160% al
15,0321%;
da euro 258,24 e fino a euro 516,46,
dal 5,6370% all'11,2741%;
da euro 516,47 e fino a euro
2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 2.582,29 e fino a euro
25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 25.822,85 fino e non oltre
euro 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%.
E' in ogni caso dovuto un compenso
non inferiore a euro 38,73.
Il valore è determinato in base
all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si
ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al
primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo
svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacazioni.
Art. 18.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro
145,12 per il primo reperto.
Se il reperto è costituito da un'arma
in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto.
Quando l'indagine di cui al primo e
al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto
successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.
Art. 19.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata
e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.
Art. 20.
Per la perizia in materia
medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a
verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
visita medico-legale euro 19,11;
ispezione esterna di cadavere euro
19,11;
autopsia euro 67,66;
autopsia su cadavere esumato euro
96,58.
Qualora il parere non possa essere
dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito,
per le medesime operazioni, un onorario:
per visite medico-legali da euro
48,03 a euro 145,12;
per accertamenti su cadavere da euro
116,20 a euro 387,86.
Art. 21.
Per la consulenza tecnica avente ad
oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni,
riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a
euro 290,77.
Art. 22.
Per la perizia o la consulenza
tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.
Art. 23.
Per la perizia o la consulenza
tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale
carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di
euro 28,92 a campione.
Art. 24.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.
Art. 25.
Per la perizia o la consulenza
tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche
ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di
laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 28,92 a euro 290,77.
Qualora i reperti o i marcatori
sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi,
successivo al primo, è ridotto alla metà.
Art. 26.
Per la perizia o la consulenza
tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di
immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al
consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
visita clinica euro 19,11;
esame necroscopico euro 67,66.
Qualora il parere non possa essere
dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito
o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:
per visita clinica da euro 48,03 a
euro 145,12;
per esame necroscopico da euro 96,58
a euro 290,77.
Nel caso di malattie infettive,
epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un
gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti
commi sono raddoppiati.
Art. 27.
Per la perizia o la consulenza
tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca
qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la
ricerca quantitativa.
Per la perizia o la consulenza
tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di
ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa.
Quando le sostanze o i campioni
sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o
campione successivo al primo è ridotto alla metà.
Art. 28.
Per la perizia o la consulenza
tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o
qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche
volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o
al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.
Per la perizia o la consulenza
ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi
sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e
inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03
a euro 407,48.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.
Art. 29.
Tutti gli onorari, ove non
diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione
sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di
ogni altra attività concernente i quesiti.