Istruzioni della Cancelleria federale

concernenti i mandati a traduttori e revisori privati

del 12 dicembre 2000


La Cancelleria federale,

visto l'articolo 14 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 sulla traduzione nell'amministrazione generale della Confederazione,

emana le seguenti istruzioni:


1 Scopo e campo di applicazione

1.1 Le presenti istruzioni disciplinano l'assegnazione di mandati a traduttori e revisori privati (mandatari).

1.2 Esse si applicano alle unità amministrative di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2 Scelta e requisiti dei mandatari

2.1 La qualificazione del mandatario è attestata da:

a. un diploma analogo a quelli richiesti ai collaboratori interni;
b. un'esperienza professionale equipollente o Istruzioni della Cancelleria federale
c. conoscenze particolari conformi al livello di specializzazione del testo.

2.2 Prima di una collaborazione regolare, le unità amministrative competenti, d'intesa con i Servizi linguistici centrali della Cancelleria federale, verificano i requisiti del mandatario.

2.3 Le unità amministrative possono attribuire mandati privati ai loro collaboratori per quanto questi ultimi:

a. siano impiegati a tempo parziale in seno all'amministrazione federale o
b. non facciano parte dell'organico dell'unità amministrativa mandante.

3 Procedura

3.1 Prima di assegnare un mandato all'esterno, il capotraduttore del dipartimento si accerta che le disponibilità interne siano esaurite.

3.2 Egli può delegare la scelta dei mandatari ai capi dei gruppi di traduttori.

3.3 Per garantire un coordinamento ottimale, segnatamente dei mandati di una certa importanza, i Servizi linguistici centrali della Cancelleria federale possono esigere che i capitraduttori dei dipartimenti li informino sui mandati assegnati all'esterno.

4 Prestazioni e obblighi del mandatario

4.1 Il mandatario non può subappaltare una parte o la totalità del mandato, a meno che il mandante non vi abbia espressamente consentito.

4.2 Se il mandatario è un ufficio di traduzione, permette al mandante di comunicare direttamente con il suo collaboratore interessato.

4.3 Salvo accordo contrario, il mandatario rinuncia a qualsiasi diritto d'autore o diritto affine sulle prestazioni fornite.

4.4 Se il mandato consiste in una traduzione, la prestazione del mandatario comprende:

a. la traduzione propriamente detta, incluse le ricerche documentarie e terminologiche;
b. la verifica della traduzione;
c. la rilettura finale e la fornitura del testo su supporto informatico.

5 Prestazioni e obblighi del mandante

5.1 Al momento di assegnare un mandato esterno, il mandante precisa:

a. il titolo del testo da trattare;
b. il termine entro il quale il mandato deve essere eseguito;
c. la tariffa applicabile alla prestazione richiesta;
d. se del caso, il carattere urgente del mandato;
e. le eventuali esigenze in materia di impaginazione;. f. il nome e l'indirizzo della persona di contatto presso l'amministrazione;
g. se necessario, i principi di confidenzialità applicabili al testo affidato e alla documentazione allegata.

5.2 Il mandante provvede affinché tutta la documentazione necessaria sia messa a disposizione del mandatario. Designa uno specialista in grado di fornire al mandatario tutte le informazioni utili.

5.3 Dopo aver ricevuto una traduzione eseguita all'esterno, il mandante organizza la revisione interna.

5.4 I testi trattati da collaboratori esterni sono pubblicati sotto la responsabilità della Confederazione.

6 Tariffa

6.1 La tariffa applicabile alle traduzioni esterne si basa su una pagina tradotta di 30 righe da 60 battute ciascuna, per un totale di 1800 battute.

6.2 La tariffa è costituita:

a. di un prezzo di base modulato in funzione del grado di difficoltà del testo;
b. di un supplemento per i testi considerati urgenti;

c. di un supplemento per impaginazione speciale.

6.3 Ai mandati che non possono essere retribuiti in base al numero di pagine si applica una tariffa oraria o un'altra modalità di retribuzione previamente convenuta.

6.4 La tariffa completa figura nell'allegato alle presenti istruzioni ed è periodicamente aggiornata.

7 Versamento di un supplemento

7.1 È considerata urgente una traduzione che non può essere ragionevolmente eseguita nell'ambito di un orario diurno analogo a quello dell'amministrazione federale.

7.2 Il supplemento per testo urgente non può superare il 25 per cento della tariffa di base e può essere versato soltanto se è stato convenuto preliminarmente dalle parti contraenti.

7.3 Il supplemento per impaginazione speciale deve pure essere convenuto preliminarmente. La fornitura su dischetto o la trascrizione della traduzione direttamente sul testo originale non danno diritto ad alcun supplemento.

8 Imputazione dei costi

8.1 I costi dei mandati esterni sono a carico delle unità amministrative che hanno ordinato il lavoro.

8.2 Le unità amministrative provvedono affinché la ripartizione dei fondi destinati ai mandati esterni copra equamente le esigenze di ciascuna lingua ufficiale.

9 Controversie

9.1 Le contestazioni concernenti le prestazioni fornite dai mandatari devono essere confermate per scritto non appena è stata constatata una mancanza.

9.2 L'onorario è ridotto tenendo conto del lavoro supplementare e dei pregiudizi causati al mandante se il mandatario:

a. non rispetta il termine convenuto o
b. non fornisce una prestazione della qualità auspicata dal mandante.

9.3 Per le controversie deferite all'autorità giudiziaria il foro è Berna.

10 Disposizioni finali

10.1 Le istruzioni della Cancelleria federale del 30 maggio 1973 sul ricorso a traduttori privati sono abrogate.

10.2 Le presenti istruzioni si applicano ai contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2001.

10.3 Entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

12 dicembre 2000

La cancelliera della Confederazione,

 

Annemarie Huber-Hotz







Istruzioni della Cancelleria federale concernenti i mandati a traduttori e revisori privati del 12 dicembre 2000


Allegato

(n. 6.4)

 

 

Tariffa 2003 applicabile alle prestazioni fornite da traduttori o revisori privati su mandato dell'amministrazione generale della Confederazione (1.7.2003)


 

1. La tariffa applicabile a traduzioni esterne varia a seconda del grado di difficoltà del testo o della sua materia. La tariffa, definita per una pagina di 30 righe da 60 battute ciascuna (gli spazi vuoti contano come battute), ammonta a:

2. I lavori di revisione sono rimunerati in ragione di 80,00 franchi l'ora.

3. La trascrizione del testo tradotto su supporto informatico e la consegna su dischetto non danno diritto ad alcun supplemento. Può tuttavia essere fatturato il costo del dischetto.

4. L'impaginazione integrale di un documento dà diritto a un supplemento di 9,50 franchi per pagina.