LEGGE 8 luglio 1980, n.
319
Compensi spettanti
ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (G.U. 15 luglio 1980, n.
192).
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Classificazione
dei compensi)
I compensi dei
periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite
su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si
distinguono in onorari e indennità.
Gli onorari sono fissi, variabili o
commisurati al tempo.
Art.
2
(Onorari
fissi e variabili)
La misura degli
onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento
alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe,
contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia
di concerto con il Ministro del tesoro.
Per la
determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto della
difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione
fornita.
Se l'autorità
giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento
fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli
onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per
cento.
Art.
3
(Applicazione
analogica degli onorari fissi e variabili)
Gli onorari fissi
e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle
espressamente previste nelle tabelle.
Art.
4
(Onorari
commisurati al tempo)
Per le prestazioni
non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo
precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono
determinati in base alle vacazioni.
La vacazione è di
due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 10.000 e per ciascuna delle
successive è di L. 5.000 (1).
L'onorario per la
vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è
fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino
alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.
L'onorario per la
vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto
interamente.
Il giudice non può
liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Questa limitazione
non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità
giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di
udienza il numero delle vacazioni.
Ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il
magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il
numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle
ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico,
indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o
traduzione.
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(1) Misure
portate, rispettivamente, a L. 18.000 e a L. 10.000 dall'art. 1, D.P.R. 27
luglio 1988, n. 352.
Art.
5
(Aumento
degli onorari)
Per le prestazioni
di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere
aumentati fino al doppio.
Art.
6
(Incarichi
collegiali)
Quando l'incarico
è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o
traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad
un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per
ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria
abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per
intero l'incarico affidatogli.
Art.
7
(Spese)
I periti, i
consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle
spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente
documentazione.
Il giudice accerta
le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
Ove i periti e i
consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi
dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai
quesiti posti per l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente,
secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe
vigenti o degli usi locali.
Quando le
prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria
autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il
giudice conferisce allo stesso specifico incarico.
Art.
8
(Durata
dell'incarico)
Qualora l'attività
demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non
sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello
prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la
determinazione delle vacazioni è fatta senza tener conto del periodo successivo
alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.
Sono in ogni caso
applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di
procedura civile.
Art.
9
(Indennità)
Al perito, al
consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione
dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la
legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico,
interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente
al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. E' fatta salva la
maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed
interprete che sia dipendente pubblico.
Le spese di
viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in
base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo
regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.
Le spese di
viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate
solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e
documentate.
Art.
10
(Adeguamento
periodico degli onorari)
Ogni tre anni, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la
misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.
Art.
11
(Liquidazione
dei compensi ed opposizione)
La liquidazione
dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è
fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha
nominato.
La liquidazione è
comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed
alle parti.
Nel procedimento
penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in
cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso
in copia al procuratore della Repubblica.
Nei procedimenti
civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo
nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.
Avverso il decreto
di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore,
il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso
entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla
corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue
funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore
che ha emesso il decreto.
Il procedimento è
regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la
corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con
ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.
Il tribunale o la
corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla
liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e
le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti
dal segreto istruttorio.
Art.
12
(Determinazione
provvisoria degli onorari)
Fino a che non
siano emanati i decreti previsti dall'articolo 2 gli onorari per periti,
consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle
vacazioni di cui all'articolo 4.
Art.
13
(Abrogazioni)
E' abrogata la
legge 1° dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l'articolo 23 del regio
decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale, l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni
incompatibili con la presente legge.
Art.
14
(Onere
finanziario)
Al maggior onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 5.742.000.000
per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del
conciliatore e del vice pretore onorario".
Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.